martedì 15 febbraio 2011

Tessera del pescatore -nuova normativa


                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge 14 luglio 1965, n.  963  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1980  riguardante  le
modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina
della pesca sportiva e di quella subacquea;
  Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le
norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la
sicurezza dei pescatori subacquei;
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153  recante
l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  154  recante  la
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94 ed in particolare  l'art.  17  in  materia  di  pesca
sportiva;
  Rm la necessita' di provvedere  al  rilevamento  della  consistenza
dell'attivita' di pesca sportiva in mare  regolata  dalla  pertinente
normativa regionale, nazionale  e  comunitaria,  anche  in  vista  di
assicurarne la compatibilita' con lo sfruttamento  sostenibile  delle
risorse marine viventi oggetto di pesca;
  Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima  e
dell'acquacoltura;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006
del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato e' promossa  la
rilevazione della consistenza della pesca sportiva  e  ricreativa  in
mare. A detti fini chiunque effettua la  pesca  a  scopo  sportivo  o
ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attivita'  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura.
  2. La comunicazione ha validita' triennale e contiene i dati  e  le
informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
  3. La comunicazione di  cui  al  comma  2  puo'  essere  effettuata
dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore,
on-line attraverso  il  sito  internet  www.politicheagricole.gov.it,
ovvero presso l'Autorita' Marittima.

     
http://www.politicheagricole.gov.it/